Art. 1.
(Molestie sessuali nei luoghi di lavoro).

      1. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento di inequivoca connotazione sessuale di datori di lavoro, superiori, colleghi e subordinati, che sia evidentemente indesiderato od offensivo della dignità della persona che lo subisce.
      2. Costituisce molestia sessuale aggravata il comportamento di cui al comma 1 qualora il rifiuto o l'accettazione di tale comportamento sia motivo esplicito o implicito di discriminazione all'accesso al lavoro, alla formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o comunque di intimidazione nell'ambiente stesso di lavoro.